Art. 22.
(Subentro di nuovi soci).

      1. I diritti di partecipazione alla società semplice tra professionisti possono essere ceduti per atto tra vivi solo con il consenso di tutti i soci, salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo.
      2. In caso di morte di uno dei soci, gli altri devono liquidare la quota agli eredi, a meno che preferiscano sciogliere la società ovvero continuarla con gli eredi e questi abbiano i requisiti professionali richiesti e vi acconsentano.